Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato.

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale

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Corte Costituzionale Sentenza N° 114/19 (187 KB) 187 KB