La suprema corte di cassazione afferma:

"In conclusione, quindi, per non essere state addotte e provate dalla società XXXX, nella fattispecie in esame, ragioni capaci di incidere sul diritto del disabile a ricevere anche nell'ambito della comunità familiare una tutela della sua persona, nei suoi diversi aspetti (....), il ricorso va accolto alla strega del principio che enunciarsi ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. nei seguenti termini: "il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente , sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte".

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