La Cassazione Penale, Sentenza n. 18842/2019 fornisce interessanti elementi per la costruzione di un Modello Organizzativo che possa avere le caratteristiche necessarie ed esimenti dalle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
Il legislatore Nazionale, ormai dal 2001, ha previsto la possibilità per l’ente giuridico di sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate le condizioni previste dalla normativa, in particolare, dall’art. 6 del D.Lgs. 231, il quale contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti.
Nello specifico la Cassazione ha chiarito che:
“[…] Una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell’interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottata ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in tal senso, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D lgs 231 01, sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. […]”.
Quanto sopra conferma, come da ultimo introdotto anche in materia di riservatezza del dati personali, che un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D Lgs 231 01 che approssimativo o parziale può concretamente impedire il superamento del vaglio di idoneità. Un’analisi del rischio che valuti correttamente la capacità delle misure di controllo esistenti e, quindi, la capacità di mitigare il rischio di commissione del reato consente, invece, il superamento del vaglio di adeguatezza del "Sistema 231" e di consentire l'applicazione dell'esimente azionedale.
Ovviamente questo risultato puà raggiungersi solo ove, nelal stesura del Modello di Organizzazione, ci si orienti verso principi di Completezza, interdisciplinarietà, collaborazione tra professionisti di diversa formazione.
Inoltre, il Modello non è certamente statico, ma necessita di un costante aggiornamento, sia rispetto alle evoluzioni normative, sia rispetto ai mutamenti aziendali nel tempo.
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