Questa importante pronuncia del CGA conferma il principio normativo delle "effettive esigenze rilevate" dell'alunno con disabilità che determinano e riconoscono il numero di ore di docenza specializzata per il sostegno.

Si conferma, così che il riconoscimento della connotazione di gravità non porta con sè, automaticamente, il diritto al massimo di ore si sostegno possibili, ma, soltanto, la possibilità di assegnazione di docente di sostegno in deroga nell'ipotesi in cui l'organico ordinario disponibile non dovesse essere sufficiente a soddisfare il numero di ore di cui abbisogna l'alunno con disabilità grave; di converso, laddove non sia riconosciuta ai fini scolastici la connotazione di gravità, ciò non conduce di per sé ad un limitato numero di ore di sostegno o non impedisce che il numero di ore necessarie (effettive esigenze rilevate) non siano comunque pari al massimo di ore.

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