Interessante ed importante sentenza del massimo consesso giurisdizionale amministrativo, in tema di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e enti amministrativi sui quali ricadono gli oneri economici delle stesse.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il dettato normativo dell’art. 3 del dPCM 14.2.2001 ed i numerosi precedenti giurisprudenziali consentono ormai di ritenere quale orientamento giurisprudenziale consolidato, che “nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate anche prestazioni sanitarie, l’intera attività va considerata come di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del sistema sanitario nazionale, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza dell’impossibilità di guarigione o di miglioramento della malattia psichica nella specie trattata”.
Ciò risulta essere assai rilevante se solo un attimo si pensa la confusione in essere nelle proporzioni tra ASP e Comuni della compartecipazione alla spesa e come questa, assai spesso, si traduca in una determinazione illegittima ed iniqua della quota di compartecipazione dovuta dal cittadino.
Questa importante pronuncia, così, apre nuovi fronti di verifica e di intervento, se necessario, anche giurisdizionale.
In allegato si consiglia la lettura e l'approfondimento.
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Consiglio di Stato N° 3997-12 (119 KB) | 119 KB |