L’indennità di frequenza prevista per i minori extracomunitari affetti da invalidità deve essere erogata anche a chi è privo della carta di soggiorno. Con la sentenza n. 329 la Corte Costituzionale  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Secondo i giudici della legittimità delle leggi , l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale, idoneo per il rilascio della carta di soggiorno, potrebbe «comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare», se non, addirittura, vanificarle in toto.

Un interessante pronuncia che conferma i principi di uguaglianza, non discriminazione e di ragionevolezza a cui dovrebbe ispirarsi la legislazione ordinaria.

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