"... il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persone nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civile, che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 c.c. tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

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Corte di Cassazione N° 7974/16 (400 KB) 400 KB