Al figlio del precettore spetta la pensione di reversibilità solo se viene dimostrato l'elemento della vivenza a carico in modo rigoroso. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19485/2024.

La cassazione conferma il principio per cui "il requisito della 'vivenza a carico', se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito".

La pronuncia in allegato

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Corte di Cassazione Ordinanza N° 19485/2024 (683 KB) 683 KB