La Corte di Cassazione con l'Ordinanza N° 13714 del 18 Maggio 2023 ha accolto il ricorso del figlio di una donna invalida al 100% affetta dal morbo di Alzheimer ricoverata in una struttura, decidendo che grava interamente sul servizio sanitario nazionale il costo del paziente.

In questi casi, non è possibile scindere tra le attività di natura sanitaria, di competenza del Ssn, e quelle di natura alberghiero/assistenziale, presumibilmente soggetta ad integrazione da parte del privato, considerata "la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette alla tutela della salute"

Non assume rilevanza che sia stato stato concordato, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e che la corretta attuazione di detto piano abbia previsto degli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi.

La Suprema Corte ha evidenziato come le precedenti Corti Territoriali di merito non hanno messo in discussione che la prestazione fosse ad "elevata integrazione sanitaria", essendo la donna sin dal momento del suo accoglimento affetta da plurime patologie invalidanti, per effetto delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato (infermieristico e medico), senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere.

Ebbene, l'Ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una nuova occasione per rappresentare quanto siano profondi (spesso poco noti) i principi normativi in materia di Fonti di Finanziamento e Criteri di Finanziamento tra le diverse tipologie di interventi e servizi (sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali) e allorquando essi si integrino tra loro, nelle varie forme e specificità previste dai Livelli essenziali di assistenza, ragion per cui ad ognuno di essi corrisponda uno specifico criterio di finanziamento. A ciò si aggiunga come, sulla base di una fondata carenza di risorse complessive, in modo generalizzato e generico e, alle volte, anche mediante un uso improprio di strumenti quali i piani terapeutici (progetti terapeutici/progetti personalizzati, etc...), si tenda a modificare le fonti di finanziamento statuite per legge di alcuni interventi e servizi, ovvero di inserire quote di compartecipazione (o, peggio, disponibilità di partecipazione economica) a carico del paziente interessato e/o dei suoi familiari che esorbitano da quei specifici casi (interventi e servizi) nei quali vigono specifiche previsioni normative, con specifici modi e forme, nella quali è prevista la compartecipazione degli enti locali e dei cittadini.

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Cass. Civile Ordinanza N° 13714 del 18 Maggio 2023 (231 KB) 231 KB