Anffas Onlus, sul proprio sito internet, diffonde la notizia che il Tar Catania è tornato a pronunciarsi in materia di stesura del progetto individualizzato per le persone con disabilità di cui all’articolo 14 della Legge n. 328/00.
Le due sentenze gemelle sono la Sentenza Tar Catania n. 2782 del 2019 e Sentenza Tar Catania n. 2783 del 2019, con le quali si accolgono, ancora una volta, due ricorsi di persone con disabilità le quali hanno patito un tortuoso iter procedimentale e, all'esito di esso, un incompleto e inadeguato progetto individualizzato.
Il Giudice Amministrativo testualmente afferma: "Il progetto che è stato consegnato alla ricorrente risulta largamente incompleto rispetto alle indicazioni normative cui si è fatto riferimento. A titolo di esempio, può osservarsi che esso non contempla in alcun modo (neppure al fine di giustificare una loro ragionevole esclusione) eventuali forme di recupero o di integrazione sociale, eventuali misure economiche per il superamento di condizioni di disagio, la definizione di potenzialità e sostegno per il nucleo familiare, un budget di progetto (nel senso sopra specificato), una figura di riferimento (cioè il cosiddetto “case manager”), nonché “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”.In particolare, deve precisarsi che non può attribuirsi alcun rilievo ad alcune misure del tutto eventuali genericamente indicate nel progetto (“possibile servizio di trasporto”, “interventi di supporto alla famiglia”, “si sollecita l’implementazione di politiche sociali finalizzate alla realizzazione di strutture e servizi di ospitalità ed accoglienza a breve e a lungo termine), posto che esse non risultano individuate e precisate in modo puntuale e specifico".
Ebbene, ricordandosi che la giurisprudenza da ultimo pronunciatasi ha avuto avvio con le sentenze Tar Catania 2847/09 e 243/11, e richiamandosi, nel contempo, sia quanto nel tempo redatto (e leggibile nella sezione Presa in carico e progetto di vita), sia l'impegno di Anffas e di molte altre associazioni sul tema, appare evidente che per un verso, il sistema di accesso e di governo ai servizi e prestazioni e, per altro verso, il riconoscimento dei bisogni e, quindi, dei conseguenti accomandamenti ragionevoli di cui necessitano le persone con disabilità, non sono ancora adeguatamente onerati dagli Enti Pubblici in quanto non sufficientemente pronti rispetto alla rivoluzione copernicata introdotta con il sistema di "valutazione dei specifici bisogni della singola persona con disabilità, della conseguente programmazione territoriale e gestione delle risorse e, quindi, del governo complessivo dei servizi".
Il cambiamento dal sistema di accesso ai servizi governato dalla domanda individuale e da una conseguente offerta frammentata di singoli servizi e, sostanzialmente, sottoposta ad una solitaria valutazione compiuta dal cittadini richiedente, a quello della valutazione scientifica dei specifici bisogni e degli obiettivi a garanzia della qualità di vita, della vita indipendente e, quindi, dei diritti (ed anche dei doveri) di cittadinanza, conduce ad una rivoluzione amministrativa nonchè di gestione economico-finanziaria non indifferente. Di questo bisogna esserne coscienti, sia gli uni (enti pubblici), sia gli altri (soggetti privati).
Sebbene l'assetto normativo sia assolutamente chiaro e univoco - ancor di più in Sicilia ove è vigente un ottimo Piano Triennale delle persone con disabilità - ad avviso di chi scrive, alla luce dei reiterati pronunciamenti giurisprudenziali (ed anche al fine di evitarsi un proliferare di essi) non sarebbe da sottovalutarsi anche un'azione volta alla stesura di specifiche Linee Guida regionali volte a "istruire e determinare", in modo uniforme su tutto il territorio ed a beneficio sia degli operatori, sia dei cittadini, non solo con riguardo allo specifico iter procedimentale, ma anche le tecniche di valutazione dei bisogni, la stesura delle progettazioni individualizzate, il contenuto delle stesse, la loro gestione, aggiornamento e le garanzie connesse ai servizi ed alle prestazioni volte al durante noi ed al dopo di noi della persona beneficiaria.
Esse infine, ragionevolmente, come già avviene anche per altri settori sociali e sanitari (nonchè per alcune specifiche patologie) potrebbero legittimamente prevedere che la stesura dei progetti individualizzati di vita - in modo corretto e rispettoso delle norme di legge e dei bisogni dei cittadini secondo le proposte linee guida - costituiscono "obiettivo strategico per il Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali nonchè per le Direzioni dei Distretti socio-sanitari".
Allegati
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Sentenza-TAR-Catania 2783-19 (62,5 KB) | 62,5 KB | |
sentenza Tar Catania n_ 2782 del 2019 (318 KB) | 318 KB |