Con la sentenza in allegato la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione di cui all'art. art. 245 c.c. che consente ad una persona interdetta per infermità di mente di disconoscere il figlio anche dopo che sia scaduto il termine ordinariamente previsto, per la disparità di trattamento che essa determina e per la conseguente lesione del diritto di difesa.


D’ora in poi, pertanto, anche l’interessato al disconoscimento che sia afflitto (anche soltanto temporaneamente) da incapacità naturale potrà ottenere l’accertamento della verità sulla propria paternità senza incorrere in decadenze di sorta.

Interessante sentenza che aprirà un dibattito sulla norma anche alla luce della riforma sull'amministrazione di sostegno.

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Corte Costituzionale Sent. N° 232_11 (86,5 KB) 86,5 KB