L’articolo 41 della Nostra Carta Costituzionale, al suo primo comma, riconosce che “L’iniziativa economica privata è libera”. Al secondo e terzo comma chiarisce che “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Il Legislatore ha così chiarito che l’iniziativa economica privata, nelle fasi di accesso, organizzazione e svolgimento, è libera, fatte salve esigenze di interesse generale, costituzionalmente rilevanti, che possono giustificare l’introduzione di preventivi atti amministrativi di assenso, autorizzazione o di controllo.
Sul principio del bilanciamento dei tre diritti costituzionali della salute, della libertà di iniziativa economica privata e della tutela dell’erario, come vedremo, si fondano tutti e tre gli istituti amministrativi dell’autorizzazione, dell’accreditamento istituzionale e dell’accordo contrattuale, come previsti dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 N° 502, ognuno di essi secondo le specifiche funzioni previste dalla Legge.
Quali effetti e quali specificità determina tutto questo nell'Autorizzazione Sanitaria?
E quali sono le funzioni ed i limiti, anche in termine di contenuti, di essa?
Per approfondire queste ed altre domande, si continui la lettura nella pubblicazione allegata.
Allegato
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L'autorizzazione sanitaria (195 KB) | 195 KB |