Il Governo con la Legge 22 Dicembre 2021 N° 227 in allegato, è stato delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilien- za (PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revi- sione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personaliz- zato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità

g) potenziamento dell’Ufficio per le politiche in fa- vore delle persone con disabilità, istituito presso la Presi- denza del Consiglio dei ministri;

h) disposizioni finali e transitorie.

Si apre pertanto una nuova ed importante stagione di legiferazione, di riordino, di semplificazione e di personalizzazione degli interventi, anche in considerazione del fatto che ben 6 punti dell'articolo 2 "Principi e criteri direttivi della delega" hanno ad oggetto la predisposizione, l'attuazione e la regolamentazione del progetto individuale di vita di cui all'art. 14 della Legge 328/00.

Fermo restando l'utilità della lettura e conoscenza dell'intera legge delega, a tal riguardo richiamiamo qui in sintesi i punti:

7) prevedere che sia garantita comunque l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, at- traverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secon- do criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell’ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano indivi- duati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l’accomodamento ragione- vole di cui all’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l’attuazione e assicurare il confron- to con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restandola facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell’ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l’inclusione e la partecipazione sociale, compreso l’esercizio dei diritti all’affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l’abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogesti- ta che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizza- zione e prevenendone l’istituzionalizzazione, come pre- visto dall’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Uni- te sui diritti delle persone con disabilità, anche median- te l’attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

Allegato

  Nome file Dimensione
Legge delega disabilita (264 KB) 264 KB