Il Tar Catania conferma come il progetto individuale di vita per le persone con disabilità sia "“un atto di pianificazione che si articola nel tempo” (cfr. Tar Napoli, ord. 3 aprile 2019, n. 553), ragion per cui il diniego di aggiornamento non può considerarsi alla stregua di atto meramente confermativo rispetto alle determinazioni assunte con la stesura del primo progetto individuale di vita".

Una famiglia ha rivolto la richiesta di revisione ed aggiornamento del progetto individuale ai fini delle misure di assistenza, cura e protezione di cui alla legge N° 112/16 (c.d. legge dopo di noi) in considerazione dello scemare progressivamente del sostegno familiare. Ne segue il silenzio della pubblica amministrazione e, successivamente, delle note amministrative che, senza essere state precedute da alcuna verifica e valutazione circa le condizioni di vita e di salute delle persone con disabilità, rigettavano la richiesta di revisione ed aggiornamento, così determinando l'impossibilità di beneficiare delle misure per il "dopo di noi".

Il Tar Catania, accogliendo le richieste conferma come sia "la stessa legge ad imporre una costante attività di controllo, verifica e monitoraggio (in continuum) sulla puntuale e diligente esecuzione degli interventi dedotti in progetto e sul loro grado di efficacia", ribadendo quale debba essere il contenuto del progetto individuale di vita e come lo stesso debba altresì prevedere le “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”.

La sentenza del Tar Catania si pone nel solco della più recente ed avveduta giurisprudenza in materia nonchè di quanto previsto dal legislatore nazionale nel decreto legislativo 3 Maggio 2024 N° 62.

In accoglimento delle richieste ha così ordinato la predisposizione, "con la massima sollecitudine, di un nuovo progetto individuale (...) tenendo conto di tutti i requisiti richiesti ai fini della sua esaustività" ed ha altresì condannato le amministrazioni alle refusione delle spese come da quantificazione.

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