Con la Legge 1 Marzo 2017 N° 4, dal titolo "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituizione del fondo regionale per la disabilità. Norme urigenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale", all'articolo 1 si è introdotto l'istituzione del fondo per la disabilità.

La norma così dispone:

"Al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il “Fondo regionale per la disabilità”, da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.

2. L’intervento di cui al comma 1 è da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale.

4. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.”.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205.

6. Le limitazioni per dodicesimi per l’assunzione degli impegni e dell’effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo.

7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana “Servizi sociali e sanitari”, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1".

Pare così che vi sia stata una accelerazione nella costituzione del suddetto fondo e che lo stesso abbia quali destinatari le persone con disabilità gravissima (e non, quindi, sembrerebbe, tutte le persone con disabilità) e ad oggetto i servizi e le prestazioni a carattere socio-assistenziale, erogate dagli Enti Locali (anche di vasta area).

Si rammenta che per persone in condizione di disabilità gravissima, come richiamato dalle note in commento alla Legge, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un pun teggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,

1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla

scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAP-MER) <= 8;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Ovviamente ogni più opportuno ed approfondito commento potrà compiersi successivamente, anche alla luce del fatto che l'ultimo comma della norma in commento, statuisce che con successivo decredo del Presidente della Regione, su proposto dell'Assessorato competente e previo parere della VI Commissione ARS, saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione agli eventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo.

Allegato

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