RISOLUZIONE N. 79/E
ROMA 23/09/2016
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO:
Spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR
Sono
pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine
alla deducibilità, disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del
TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi
di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge n. 104 del 1992. In particolare, è
stato chiesto se ai fini della deducibilità sia necessaria la
certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di
handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, oppure sia sufficiente
la certificazione dello stato di invalidità. In via
preliminare, si fa presente che, come chiarito nelle istruzioni ai
modelli di dichiarazione dei redditi 2016 e nella guida sulle
agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata a marzo
2016, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione, di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, sono
considerati "disabili", sia le persone che hanno ottenuto le
attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti
"invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il
riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi
delle legge n. 104 del 1992, si ritiene opportuno precisare che la grave
e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10,
comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap
grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Si
è dell'avviso, pertanto, che la certificazione rilasciata ai sensi
della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito
soggettivo per fruire della deduzione. Tale soluzione non è,
invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Si
ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che,
per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il
solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che
l'accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado
di capacità lavorativa, mentre, l'accertamento dell'handicap attiene
allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un
soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali
e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in
definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto
perseguono finalità diverse. Nel caso di riconoscimento
dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente
invalidità o menomazione; la scrivente ritiene che la gravità della
invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione,
possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata
un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia
attribuita l'indennità di accompagnamento. Detta indennità è,
infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di
particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti
inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, necessitano di una assistenza continua; gli
ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività
lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (cfr. l. n. 508 del
1988 e d. lgs. 509 del 1988).
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Le Direzioni
regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE