"1 – P R E M E SS A
La legge regionale n. 22/86 prevede la definizione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio – assistenziali, a completamento della definizione analiticamente offerta dal regolamento, al quale per altro la presente normativa fa diretto e costante riferimento . Non si deve trascurare che tali standards rappresentano utili parametri ai fini dell’iscrizione all’albo, così come previsto dalla citata legge. Di fatto gli orientamenti che seguono rappresentano in parte un recepimento, in parte una riconsiderazione, in parte un arricchimento e completamento degli standards dei servizi per gli anziani, la cui normativa è dunque dalla presente integralmente sostituita. Quanto segue deve, quindi, essere considerato uno strumento complessivo ed unitario da usare parallelamente al regolamento, anche ai fini dell’ omegeneizzazione dei servizi a livello regionale. Per agevolare tale utilizzo (per ogni servizio vengono offerti gli standards prescritti), è indicato anche il paragrafo del regolamento cui lo stesso si richiama.
Poiché per alcuni servizi e strutture sono previsti operatori sanitari, si precisa che devono intendersi prestazioni sanitarie od attività di rilievo sanitario connesse con le attività socio – assistenziali , tutte le attività espletate da figure professionali mediche e paramediche. A tal fine alle stesse, al pari della fornitura del materiale sanitario relativo, devono di norma provvedere le UU.SS.LL. con proprio personale o attraverso apposite convenzioni. Qualora si provveda il comune (anche in convenzione) perché non altrimenti possibile, il relativo onere dovrà essere a carico dell’U.S.L. di riferimento" (così il DP 29 Giugno 1988).
-------------------
Gli Standards di cui alla L. 22/86 sono stati aggiornati con una sequela successiva di atti amministrativi, il più rilevante è il Decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996, all'interno del quale si trovano gli schemi tipo di rapporti di convenzione per le singole tipologie di servizi, all'interno dei quali, a loro volta, si ritrovano gli standard strutturali, organizzativi e del personale per lo specifico servizio socio-assistenziale di cui si tratta.
Appare opportuno ricordare che l'iscrizione all'Albo Regionale - dimostrando i requisiti per esso prescritti - è requisito necessario per poter stipulare rapporti convenzionali con gli enti locali.
Laddove, invece, la struttura volesse svolgere prestazioni in regime privato, ciò sarà possibile previa iscrizione all'albo dei privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. R. 22/86 e nel rispetto degli standards previsti dalla circolare 17 Febbraio 2003 N° 2.
----------
Come noto la disciplina normativa è originariamente risalente agli anni '80 e, nel tempo, ha subito diverse modifiche ed integrazioni. E' auspicabile una compiuta e completa rivisitazione della materia, anche in considerazioni dei mutati approcci e dei sopravvenuti interventi legislativi nazionali.
Allegati
Nome file | Dimensione | |
---|---|---|
Ass. Enti Locali - Circolare 17 Febbraio 2003 N° 2 - Standards strutture private iscritte agli albi comunali (87,8 KB) | 87,8 KB | |
Atto_di_Indirizzo_17398_del_22.04.2010 (88 KB) | 88 KB | |
D.P.R.S. 28 maggio 1987 (156 KB) | 156 KB | |
Decreto Presidente Regione Siciliana 4 Giugno 1996 (251 KB) | 251 KB | |
Legge Regione Sicilia N° 22/86 (178 KB) | 178 KB | |
Standard l.22-86 (93,2 KB) | 93,2 KB |