Il Tar Lazio, Sez. IIIBis, con la sentenza N° 9795 del 14/09/2021 ha annullato l’intero decreto interministeriale n. 182/2020 nel quale si individuava la disciplina per la compilazione dei nuovi modelli di Pei (previsti per ciascun tipo di scuola ed allegati al medesimo decreto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione, alle modalità di partecipazione ai GLO e all’individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità.
I Giudici del Tribunale Amministrativo hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni esposte dai ricorrenti su alcuni importanti aspetti: la composizione del GLO, l’esonero dalle discipline per alcune categorie di studenti con disabilità, le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base a range predeterminato e in base al c.d. “debito di funzionamento”.
Il TAR, inoltre e, direi, soprattutto, si è soffermato particolarmente sulla natura giuridica del decreto impugnato, e sui "inevitabili e rilevanti precipitati sia dal punto di vista sostanziale che processuale". Questo aspetto - che non ci risulta che al momento sia stato adeguatamente approfondito dai primi commenti - appare essere di grande rilevanza e, per molti versi, anche confermativo di alcune delle perplessità esposte fin dalle prime letture del decreto adesso cassato dal Tribunale Amministrativo.
Nel contempo, in sostituzione del Decreto Ministeriale annullato, non può e non deve sopravvenire la confusione o lo sconforto.
Fermo restando infatti le valutazioni che potrà compiere il Ministero - impugnare la sentenza del Tar e/o attivarsi per un nuovo decreto - rimane del tutto vigente ed applicabile la normativa di legge sottesa al Decreto cassato.
In concreto, infatti:
- con riguardo al PEI, continua ad esplicare effetti il decreto legislativo n. 66/2017 che ribadisce l’esigenza di un PEI annuale per ciascun alunno con disabilità, così come già prima previsto sin dalla Legge n. 104/1992.
- con riguardo alla composizione del GLO, questo dovrà costituirsi ai sensi della vigente Legge 104/92;
- nulla muta con riguardo alle scadenze ed alle tempistiche, in quanto anch'esse erano disciplinate dalla norme di legge.
Pertanto, è da confutare che l'annullamento del Decreto da parte del Tar Lazio possa determinare o giustificare omissioni o ritardi nella redazione del Pei per ciascun alunno con disabilità. Al momento, pertanto, si continuerà a fare sostanzialmente come si è sempre fatto e, quindi, senza le indicazioni ed i modelli presenti nel decreto annullato.
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Aggiornamento 17 Settembre 2021
Il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9795/2021 del 14/09/2021, ha avuto premura ad informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.
La cicolare suddetta è QUI CONSULTABILE
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Tar Lazio, Sez. IIIBIS,Sent. N° 9795/21 (378 KB) | 378 KB |