Interessante pronuncia del Tar Lazio.

In un passo si legge: "Ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico".

Nella pronuncia si legge anche: "Per le superiori considerazioni, ai sensi degli articoli 402 c.p.c. e 39 c.p.a. il ricorso n. 9724/2011 va accolto e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti in epigrafe indicati dai quali risulta a favore dei figli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno minore rispetto a quelle possibili in deroga per l’a.s. 2011/2012".

Ciò lascia alcune perplessità sulla base della presente considerazione. Come in altre sedi si ha avuto modo di approfondire non sono "le ore di sostegno in deroga" né, tantomeno, "l'alunno". Frasi spesso utilizzate - soprattutto nel mondo della scuola - ma in modo inappropriato.

Il legislatore infatti prevede testualmente, ai sensi dell’art. 40 comma 3, della legge 27 dicembre 1997 N°449, “… di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi…”.

Ciò significa, quindi, che semmai è "L'insegnante di sostegno in deroga". Ovvero assunto in deroga al rapporto docenti/alunni.

Questa norma sarebbe una concreta esplicazione, per gli alunni con disabilità grave, di quel principio sancito dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92, di "priorità negli interventi e servizi".

Pur se, quindi, si ritiene il "linguaggio" improprio, la sentenza comunque conferma che sono le "effettive esigenze rilevate" dell'alunno che determinano il bisogno e, quindi, il diritto, al numero di ore di sostegno necessarie a garantire l'idonea inclusione scolastica. Non già, quindi, la riconosciuta (o meno) gravità - che di certo né è tendenzialmente un sintomo - ma il bisogno effettivo. Il quale, anche in ipotesi di non gravità, può comunque determinare un numero elevato di ore di sostegno per l'alunno con disabilità.


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Tar Lazio 5551-12 - Sostegno (3,22 MB) 3,22 MB