Da un anno é entrata in vigore la legge 6/2004 che ha dettato una normativa, completamente nuova per la realtà giuridica e sociale italiana, volta alla effettiva protezione delle “persone prive in tutto o in parte di autonomia nell‟espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, prevedendo, nel quadro di un programma con valenza giuridica da determinarsi caso per caso (progetto di sostegno), “interventi di sostegno temporaneo o permanente” a favore del disabile (art. 1). Questa nuova forma di protezione é a “spettro ampio”, finalmente rifiutando la logica ghettizzante dell‟infermità mentale tipica dell‟interdizione (rimasta solo per casi che già l‟art. 414 C.C. prevede, nella nuova formulazione, come eccezionali, tanto da collegarne l‟applicabilità alla constatazione dell‟impossibilità di assicurare con l‟amministrazione di sostegno una “adeguata protezione”) a favore di quella del sostegno ad ogni persona che per qualsiasi patologia (“per effetto di ogni infermità ovvero menomazione fisica o psichica”) si trovi “anche” parzialmente o temporaneamente (e pertanto pure quando l‟infermità sia totale e/o permanente) nell‟impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 C.C.).

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TRENTANOVI - La protezione delle persone prive di autonomia (1,08 MB) 1,08 MB